Art. 1.

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del predetto regolamento n. 2913/92, il territorio comprendente i comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci si considera territorio extracomunitario ed extradoganale ed è costituito in zona franca.